La cessione intraUe a catena è semplificata solo se l’ultimo acquirente è correttamente designato dall’operatore intermedio come debitore dell’imposta riportando nella fattura la dicitura “inversione contabile”, mentre non è sufficiente indicare genericamente “triangolazione comunitaria esente”. L’inosservanza di questa prescrizione non è rimediabile con una fattura rettificativa, per cui comporta l’obbligo per l’operatore intermedio di tassare l’acquisto intracomunitario.
La disciplina prevista per le triangolazioni comunitarie, che consente di trasferire il debito d’imposta esclusivamente sul destinatario finale dei beni, impone espressamente che l’operatore intermedio evidenzi nella fattura la predetta indicazione e non permette di sostituirla con un’altra, essendo indispensabile portare chiaramente a conoscenza del destinatario della fattura la natura dell’operazione e il proprio obbligo d’imposta. Di conseguenza, l’acquirente finale non può considerarsi validamente designato come debitore dell’Iva qualora la fattura emessa dall’operatore intermedio non contenga la dicitura “inversione contabile”.