È stato pubblicato sul sito del Governo il DPCM 17 settembre 2024, attuativo dell’art. 3 del DL 39/2024, che definisce il contenuto, le modalità e i termini per la trasmissione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle informazioni sugli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico al fine della fruizione del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Si ricorda, infatti, che l’art. 3 del DL 39/2024 ha introdotto una nuova comunicazione che va trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, ex art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. È bene precisare che detta comunicazione riguarda soltanto i citati interventi per i quali si beneficia del superbonus, e non invece degli “ordinari” sismabonus o ecobonus.
Sono chiamati al nuovo adempimento: coloro che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-S, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici; coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-S, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dal 1° gennaio 2024.
Alla trasmissione devono provvedere: per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020 e che dovranno contestualmente inviare anche questa nuova comunicazione (a tal fine le asseverazioni per SAL e per fine lavori conterranno un’apposita sezione aggiuntiva la cui compilazione sarà obbligatoria); per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell’asseverazione di cui all’art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020 e che dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.
Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 commi 1-3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 comma 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare sono le seguenti: dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi; ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) e relativa percentuale di detrazione; ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla suddetta data del 30 marzo 2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione (la quale potrà evidentemente essere quella del 70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, 65% sulle spese che si prevede di sostenere nel 2025, oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applica lo “speciale” superbonus eventi sismici o RSA di cui, rispettivamente, ai commi 8-ter e 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).
Quanto ai termini entro cui la comunicazione deve essere trasmessa, l’art. 6 del DPCM 17 settembre 2024 stabilisce che: in relazione agli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA; in relazione agli interventi antisismici le informazioni sono trasmesse al PNCS entro il 31 ottobre 2024 quando riguardano SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi (es. SAL approvato successivamente al 1° ottobre 2024). Al riguardo, l’allegato 2 al DPCM 17 settembre 2024 precisa che i termini sono perentori e che fa fede la “data inserimento” riportata nella “ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.” rilasciata dal PNCS.
La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva per finalità di monitoraggio di spesa è tutt’altro che indolore per i soggetti che sono tenuti ad adempiervi. Il comma 5 dell’art. 3 del DL 39/2024 stabilisce infatti che: per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, la mancata osservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro; per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la mancata osservanza comporta addirittura la decadenza dall’agevolazione fiscale.