L’adesione al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026 produce effetti non solo sul piano fiscale, ma anche su quello previdenziale. Il reddito concordato, infatti, può essere utilizzato come base imponibile per il calcolo dei contributi INPS da indicare nel Quadro RR del modello Redditi Persone Fisiche.
La regola generale prevede che i contributi previdenziali siano determinati sul reddito concordato, sia per gli iscritti alla Gestione separata INPS sia per artigiani e commercianti. Tuttavia, il D.Lgs. n. 13/2024 riconosce al contribuente la possibilità di scegliere il calcolo dei contributi sul reddito effettivamente conseguito, qualora questo risulti superiore rispetto a quello concordato.
Per esercitare tale facoltà è necessario compilare correttamente gli appositi campi del Quadro RR.
Per artigiani e commercianti, la compilazione interessa la Sezione I del quadro, dove devono essere indicati i redditi d’impresa rilevanti ai fini previdenziali, comprese le quote di partecipazione agli utili dei soci di S.r.l. iscritti alle gestioni IVS. In presenza di adesione al CPB, il reddito concordato costituisce la base di riferimento, salvo l’esercizio dell’opzione per il reddito effettivo.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, invece, il reddito concordato deve essere riportato nell’apposito rigo RR5, mentre il reddito effettivo, ricavato dai quadri reddituali, va indicato negli specifici campi previsti. Anche in questo caso è possibile optare per il calcolo dei contributi sul reddito effettivo, barrando l’apposita casella.
La corretta compilazione del Quadro RR richiede quindi un attento coordinamento con il Quadro CP e con gli altri quadri reddituali della dichiarazione, al fine di individuare la corretta base imponibile previdenziale ed evitare errori nel calcolo dei contributi dovuti.