1 luglio 2024 – Versamenti 2024 prorogati per gli agricoltori che producono reddito d’impresa

In concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal DLgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto, l’art. 37 del DLgs. citato proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30 giugno 2024; in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011) o con altre cause di esclusione dagli ISA.
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che si tratta del “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo (si pensi, ad esempio, ai contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione, o ai soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011).
I soggetti interessati dalla proroga potranno quindi effettuare i versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024: entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione; entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.
La possibilità di differire i versamenti al 30 agosto 2024, inizialmente non esplicitamente prevista, è stata introdotta con lo schema di DLgs. correttivo della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno.
Data la portata generale della disciplina sopra descritta, pare opportuno considerare i riflessi che potrebbe avere nei confronti dei soggetti che operano in agricoltura.
Il tema dell’applicabilità della proroga in commento a tali soggetti era stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 2 agosto 2019 n. 330; i relativi chiarimenti si ritengono estensibili ai versamenti da effettuare nel 2024, data la sostanziale identità nella formulazione dell’art. 37 del DLgs. 13/2024 da un lato e dell’art. 12-quinquies del DL 34/2019 (disciplinante la proroga oggetto di interpello) dall’altro lato.
Nell’analizzare la questione, l’Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che una delle condizioni per beneficiare della proroga è l’esercizio di un’attività per la quale è stato approvato un ISA; in linea generale, l’ambito applicativo soggettivo degli ISA riguarda gli esercenti “attività di impresa, arti o professioni”, per tali intendendosi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo TUIR.
La proroga non è quindi in ogni caso applicabile nei confronti di soggetti che non producono redditi di impresa o di lavoro autonomo.
In relazione al settore agricolo sono stati approvati gli ISA CA01U – Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali e CA02U – Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.
Di conseguenza, lo slittamento del termine di versamento al 31 luglio 2024 senza maggiorazione (o al 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%): si applica nei confronti dei soggetti che esercitano attività agricole che applicano gli ISA e dichiarano redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR non superiori a 5.164.569,00 euro; non si applica nei confronti dei contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI).
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che svolgono attività agricole rientranti nel reddito agrario ex art. 32 del TUIR dovranno quindi rispettare gli ordinari termini di versamento, fissati al 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica) e al 31 luglio 2024 con maggiorazione dello 0,4%.
Diversamente, le snc, le sas, le società di capitali e le cooperative potranno effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2024 o entro il 30 agosto 2024 applicando la maggiorazione dello 0,4%; tali soggetti, infatti, ai sensi degli artt. 55 comma 2 lett. c) e 81 del TUIR sono titolari di reddito d’impresa anche in relazione all’esercizio di attività agricole nei limiti dell’art. 32 del TUIR e anche qualora abbiano esercitato l’opzione per la determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 32 del TUIR, salvo che superino il limite di 5.164.569,00 euro.
Possono accedere alla proroga anche i soggetti che determinano il reddito d’impresa con criteri forfetari (quadro RD del modello REDDITI).