A partire da oggi e fino al 31 ottobre prossimo, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS in possesso di specifici requisiti possono presentare, con riferimento al 2024, la domanda di accesso all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.
Si ricorda che tale strumento di sostegno al reddito, introdotto in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’art. 1 comma 386 dalla L. 178/2020, è stato stabilizzato dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 142-155 della L. 213/2023) a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno.
Per accedervi, i predetti liberi professionisti (ma anche i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti anch’essi alla Gestione separata) non devono innanzitutto essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, nonché beneficiari di assegno di inclusione.
In secondo luogo, occorre rispettare specifici requisiti reddituali. In particolare, occorre aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda. Inoltre, i richiedenti devono aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente.
Infine, si richiede loro di essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, nonché titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Ciò premesso, con la recente circ. n. 84/2024, l’INPS ha illustrato l’intera disciplina dell’ammortizzatore sociale in commento fornendo, tra le varie, anche le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso.
In termini generali, l’Istituto previdenziale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 comma 145 della L. 213/2023, per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando dal precedente 15 giugno i consueti canali presenti sul “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito www.inps.it, selezionando “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”. In alternativa, la domanda potrà essere presentata anche mediante Patronati o Contact center.
Tuttavia, si precisa nella circolare, per l’anno 2024 la domanda di indennità ISCRO è disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.
Con l’occasione, l’INPS precisa poi che per la verifica dei predetti requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda, l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.
Successivamente, l’INPS opererà un’ulteriore verifica reddituale congiunta con l’Agenzia delle Entrate.
In considerazione della previsione di cui al comma 155 dell’art. 1 della L. 213/2023, che dispone la partecipazione da parte dei beneficiari della prestazione a percorsi di aggiornamento professionale, in sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.
Infine, nella circ. n. 84/2024 si rende noto che eventuali ricorsi amministrativi in materia di indennità ISCRO possono essere presentati dai soggetti interessati all’INPS entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”. In alternativa, il ricorso può essere presentato tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’INPS, attraverso i servizi offerti agli stessi.